ALLERTE Antincendio Boschivo
La DG Protezione civile, Prevenzione e Polizia locale di Regione Lombardia ha dichiarato l'apertura del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi a partire dal giorno 11 febbraio 2011 fino a revoca.
Tutti gli Enti competenti si devono adoperare per la messa in opera di tutte le attività previste dal vigente Piano regionale antincendio boschivo: in particolare si deve porre attenzione alle attività di previsione e prevenzione dagli incendi boschivi (pattugliamento, osservazione), oltre che a garantire la pronta risposta delle squadre AIB.
Come si evince dalla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, Regione Lombardia, ai sensi della Legge quadro 353/2000 e della L.R. 31/2008, ha disposto che:
- per tutta la durata dello stato di grave pericolo sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli articoli 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45, comma 4 e 61 della Legge regionale numero 31/2008;
- nell'arco temporale in cui vige il presente stato di grave pericolo per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale,il divieto di accensione all'aperto di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna;
- per l'individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda ai punti 3.5 "definizione del periodo a rischio di incendio boschivo" e 3.6 "divieti, prescrizioni e sanzioni" del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Lombardia - revisione anno 2009.
A far data dalla dichiarazione del periodo di massima pericolosità, sono operativi divieti,sanzioni e prescrizioni di cui al PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI - Regione Lombardia - Anno 2009
