Associazioni di promozione Sociale
Lo status di Associazione di Promozione Sociale (APS) è stata introdotta nel variegato mondo del non profit con la legge n. 383 del 2000. Questa normativa cerca di inquadrare le associazioni che operano sul territorio nazionale, regionale o provinciale, per fini di utilità sociale (ambito più ampio di quello in cui sono inserite le associazioni di volontariato e le Onlus).
Viene richiesta la conformità dello statuto ai principi ispiratori della legge ed in particolare alle indicazioni contenute negli artt. 2 e 3 della L. 383/2000.
Fra gli elementi caratterizzanti la nuova normativa va segnalata la previsione (art. 6 comma 2) della responsabilità sussidiaria (e non più solidale) dei soggetti che abbiano assunto obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione di Promozione Sociale nei confronti dei terzi creditori.
In sostanza i creditori di un'associazione di promozione sociale, prima di poter agire nei confronti di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione, dovranno necessariamente far valere i loro diritti prima sul patrimonio dell'associazione. Solo nel caso in cui tale azione risulti infruttuosa potranno rivalersi nei confronti di tali soggetti.
Va infine detto che la legge 383/2000 prevedeva che venissero istituiti appositi registri delle associazioni di promozione sociale, non solo su base regionale e provinciale (come per il volontariato) ma anche su base nazionale.
Per le associazioni che fossero interessate a saperne di più è possibile contattare il CESVOV che potrà supportarle dal punto di vista giuridico, tecnico e fiscale allo scopo di facilitare l'iscrizione alla relativa sezione del Registro Provinciale.
Viene richiesta la conformità dello statuto ai principi ispiratori della legge ed in particolare alle indicazioni contenute negli artt. 2 e 3 della L. 383/2000.
Fra gli elementi caratterizzanti la nuova normativa va segnalata la previsione (art. 6 comma 2) della responsabilità sussidiaria (e non più solidale) dei soggetti che abbiano assunto obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione di Promozione Sociale nei confronti dei terzi creditori.
In sostanza i creditori di un'associazione di promozione sociale, prima di poter agire nei confronti di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione, dovranno necessariamente far valere i loro diritti prima sul patrimonio dell'associazione. Solo nel caso in cui tale azione risulti infruttuosa potranno rivalersi nei confronti di tali soggetti.
Va infine detto che la legge 383/2000 prevedeva che venissero istituiti appositi registri delle associazioni di promozione sociale, non solo su base regionale e provinciale (come per il volontariato) ma anche su base nazionale.
- A livello nazionale si è provveduto con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/11/2001 n. 471.
- A livello regionale, è intervenuto il Testo Unico (Legge Regionale 1/2008) che all'articolo 16 prevede un'apposita sezione (Sez. F) all'interno dei Registri Regionali e Provinciali dell'Associazionismo.
Per le associazioni che fossero interessate a saperne di più è possibile contattare il CESVOV che potrà supportarle dal punto di vista giuridico, tecnico e fiscale allo scopo di facilitare l'iscrizione alla relativa sezione del Registro Provinciale.
