Organizzazioni di Volontariato
In generale sono considerate organizzazioni di volontariato tutti quegli organismi liberamente costituiti al fine di svolgere un'attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
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- All. 1) - Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge Quadro sul Volontariato", pubblicata sul G.U. del 22 agosto 1991 n. 196;
- All. 2) - Legge Regionale 05 gennaio 2000 n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59 ", pubblicata sul B.U. del 10 gennaio 2000 n. 2 - 1° Suppl. Ordinario;
- All.3) - Legge Regionale 14 febbraio 2008 n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", pubblicata sul B.U.R.L. del 18 febbraio 2008 n. 8 - 1° Suppl. Ordinario.
