Gestione C.O.S.A.P. - Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
In attuazione degli art. 52 e 63 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni (Legge Finanziaria 2000 - L. 488 del 23.12.1999), viene istituito il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
Il COSAP sostituisce dal 1° gennaio 1999 la preesistente tassa (TOSAP) ed è dovuto per l'occupazione, permanente o temporanea, anche senza titolo, di strade, aree e relativi spazi, soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Varese, ovvero per l'occupazione di proprietà private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge.
La Provincia di Varese con proprio atto ha stabilito di non applicare il canone sui passi carrai con decorrenza 1° gennaio 1999.
Il pagamento del canone è dovuto ai sensi dell'art. 18 della Legge n° 488/99 modificativo dell'art. 63 lettera f) comma 2 del D. Lgs. 446/97 per l'occupazione del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico con cavi, linee e condutture in genere effettuate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi (elettriche, telefoniche e gasdotti in via generale) con le seguenti modalità:
a) Comuni fino a 20.000 abitanti - n° utenze x € 0,77
( più aggiornamento ISTAT);
b) Comuni oltre i 20.000 abitanti - n° utenze x € 0,65.
(più aggiornamento ISTAT).
Alla Provincia spetta il 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui ai punti a) e b), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
Il COSAP sostituisce dal 1° gennaio 1999 la preesistente tassa (TOSAP) ed è dovuto per l'occupazione, permanente o temporanea, anche senza titolo, di strade, aree e relativi spazi, soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Varese, ovvero per l'occupazione di proprietà private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge.
La Provincia di Varese con proprio atto ha stabilito di non applicare il canone sui passi carrai con decorrenza 1° gennaio 1999.
Il pagamento del canone è dovuto ai sensi dell'art. 18 della Legge n° 488/99 modificativo dell'art. 63 lettera f) comma 2 del D. Lgs. 446/97 per l'occupazione del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico con cavi, linee e condutture in genere effettuate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi (elettriche, telefoniche e gasdotti in via generale) con le seguenti modalità:
a) Comuni fino a 20.000 abitanti - n° utenze x € 0,77
( più aggiornamento ISTAT);
b) Comuni oltre i 20.000 abitanti - n° utenze x € 0,65.
(più aggiornamento ISTAT).
Alla Provincia spetta il 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui ai punti a) e b), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
