TEFA – Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale
Presupposto impositivo
Il tributo è attribuito alle Province a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale (Art. 19 del D. L. 504/92 - Art. 49, c. 17 del D.Lgs 22/97).
Esso è applicato, come previsto dalla normativa, alle tariffe della tassa smaltimento rifiuti o alla tariffa di igiene ambientale, qualora istituita.
L'aliquota è stabilita annualmente dalla Provincia.
Modalità di versamento
Il Comune oppure il soggetto (concessionario della riscossione, ecc.) incaricato dal Comune alla riscossione della tassa/tariffa rifiuti è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto della Provincia.
Il tributo è attribuito alle Province a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale (Art. 19 del D. L. 504/92 - Art. 49, c. 17 del D.Lgs 22/97).
Esso è applicato, come previsto dalla normativa, alle tariffe della tassa smaltimento rifiuti o alla tariffa di igiene ambientale, qualora istituita.
L'aliquota è stabilita annualmente dalla Provincia.
Modalità di versamento
Il Comune oppure il soggetto (concessionario della riscossione, ecc.) incaricato dal Comune alla riscossione della tassa/tariffa rifiuti è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto della Provincia.
