.
 

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo - svizzere

Legge 22 novembre 1988, N. 530 (in fase di aggiornamento da parte del Commissariato Italo - Svizzero per la pesca)

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo d'applicazione
Costituiscono oggetto della presente Convenzione le acque dei laghi Maggiore (Verbano) e di Lugano (Ceresio), nonchè quelle del fiume Tresa, anche se soggette a diritto esclusivo e ad uso civico di pesca.

Art. 2 - Omissis

TITOLO II - ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 3 - Licenza di pesca

Nelle acque oggetto della presente Convenzione è consentita la pesca a coloro che sono in possesso di regolare licenza rilasciata nello Stato sul cui territorio essa viene esercitata.

Art. 4 - Attrezzi di pesca consentiti
1. Le autorità competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno un elenco descrittivo degli attrezzi di pesca consentiti nelle acque soggette alla presente Convenzione.
2. Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le rive, sono vietati il trasporto e la detenzione degli attrezzi e dei mezzi di pesca non permessi, salvo provare che non siano destinati all'esercizio della pesca.

TITOLO III - MODALITÀ DI PESCA VIETATE

Art. 5 - Sistemi
1. E' vietato adoperare per la pesca nelle acque oggetto della presente Convenzione ogni apparecchio fisso o mobile, il quale impedisca il passaggio dei pesci per più di una metà della larghezza del corso d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva.
2. La distanza fra due di questi apparecchi, fissi o mobili, impiegati simultaneamente sulla medesima riva, o sulle due rive opposte non potrà essere inferiore al doppio dello sviluppo dei più grandi di essi.
3. E' vietato collocare impianti fissi connessi con l'attività di pesca diversi dalle reti nella fascia litorale compresa tra la riva ed il limite superiore della corona, indicato da un netto ed evidente aumento della pendenza del fondo.
4. E' vietato l'uso a scopo di pesca di sostanze tossiche, narcotiche ed esplosive nonchè della corrente elettrica. E' pure vietato ricorrere all'uso di apparecchi di sondaggio a onde.
5. Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di dette sostanze ed apparecchiature, salvo provare che non siano destinate a scopo di pesca.
6. E' vietato catturare i pesci con le mani.
7. E' vietato pasturare con la larva di mosca carnaria.
8. Sono vietate le operazioni di deviazione e prosciugamento a scopo di pesca.

Art. 6 - Zone
1. La pesca è vietata nei due laghi all'imbocco ed allo sbocco dei corsi d'acqua comuni e non comuni sopra un raggio eguale alla metà della larghezza dei medesimi misurata a livello medio del lago, maggiorata da 50 a 100 metri secondo l'importanza del corso d'acqua.
2. E' vietato tendere o collocare nelle acque reti ed ogni altro congegno di pesca ad una distanza inferiore ai 30 metri dalle scale di monta per i pesci, dalle griglie delle macchine idrauliche, degli imbocchi e sbocchi dei canali, soglie, chiuse e cascate, nonchè dagli archi del ponte di Melide e dallo stretto di Lavena sia a monte che a valle dello stesso.
3. Qualora si ritenesse utile istituire altre zone di protezione, queste verranno fissate dalle autorità competenti dei due Stati, su proposta dei Commissari.
4. Tutte le zone di divieto o di protezione dovranno essere segnalate con gavitelli od in altra maniera idonea.

TITOLO IV - LIMITAZIONI PROTETTIVE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 7 - Lunghezze minime dei pesci
Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perchè la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, sono le seguenti:



1. Per comprovate ragioni tecniche i Commissari possono curare l'emanazione di provvedimenti necessari secondo le procedure dei rispettivi Stati, atti ad aumentare dette lunghezze minime, nonchè a stabilirne delle nuove per la cattura di altre specie ittiche non contemplate nel presente articolo.

Art. 8 - Periodo di divieto
1. I Commissari fissano, di comune accordo e compatibilmente con le norme vigenti nel proprio Stato per le acque di propria competenza, l'inizio e la fine dei periodi protettivi che comprendono di volta in volta il tempo della riproduzione. Essi hanno facoltà di prolungare anche per singoli ambienti e zone i periodi protettivi e di prescriverne per altre specie di pesci.
2. I periodi di divieto nel lago Maggiore sono:

  • trota nel lago dal 26 settembre al 20 dicembre;
  • salmerino dal 15 novembre al 24 gennaio;
  • coregone lavarello dal 15 novembre al 24 gennaio;
  • coregone bondella dal 15 novembre al 24 gennaio;
  • coregone sp. dal 15 novembre al 24 gennaio;
  • barbo dal 15 maggio al 15 giugno;
  • pigo dal 01 maggio al 31 maggio;
  • luccio dal 15 marzo al 30 aprile;
  • pesce persico dal 15 aprile al 15 giugno;
  • persico trota dal 1° maggio al 30 giugno;
  • luccioperca dal 1° aprile al 31 maggio;
  • carpa dal 01 giugno al 30 giugno;
  • agone dal 15 maggio al 15 giugno;
  • tinca dal 01 giugno al 30 giugno;
  • alborella (*) dal 25 maggio al 15 giugno.

(*) Durante il periodo di divieto dell'alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non piú di un amo.
I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.
Attrezzo del tipo "canna". Canna con o senza mulinello, con non più di dieci ami o simili. E' consentito l'uso di non più di due canne, con o senza mulinello per pescatore. Proibita da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole.
Lanzettera: per alborella, con trenta lanzette al massimo. Proibita durante il divieto dell'alborella. Proibita da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole, sia da riva che da imbarcazione.

3. I periodi di divieto nel lago di Lugano sono:

  • trota nel lago dal 26 settembre al 20 dicembre;
  • salmerino dal 15 novembre al 24 gennaio;
  • coregone lavarello dal 15 novembre al 24 gennaio;
  • coregone bondella dal 15 novembre al 24 gennaio;
  • coregone sp. dal 15 novembre al 24 gennaio;
  • luccio dal 15 marzo al 30 aprile;
  • pesce persico dal 01 aprile al 31 maggio;
  • persico trota dal 01 maggio al 30 giugno;
  • luccioperca dal 01 aprile al 31 maggio;
  • carpa dal 01 giugno al 30 giugno;
  • agone dal 15 maggio al 15 giugno;
  • tinca dal 01 giugno al 30 giugno;
  • barbo dal 15 maggio al 15 giugno;
  • pigo dal 01 maggio al 31 maggio;
  • alborella (*) dal 25 maggio al 15 giugno.

(*) Durante il periodo di divieto dell'alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non piú di un amo.
I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.
Attrezzo del tipo "canna". Canna con o senza mulinello, con non più di dieci ami o simili. E' consentito l'uso di non più di due canne, con o senza mulinello per pescatore. Proibita da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole.
Lanzettera: per alborella, con trenta lanzette al massimo. Proibita durante il divieto dell'alborella. Proibita da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole, sia da riva che da imbarcazione.

Art. 9 - Reimmissione in acqua di esemplari protetti
I pesci catturati durante il rispettivo periodo di divieto prescritto all'art. 8, nonchè quelli che non abbiano raggiunto la misura prescritta all'art. 7, debbono essere rimessi immediatamente in acqua con ogni possibile cura.

Art. 10 - Divieto della pesca dei gamberi
Nelle acque oggetto delle Convenzioni la pesca dei gamberi è vietata.

TITOLO V - DEROGHE

Art. 11 - Omissis

Art. 12 - Omissis

Art. 13 - Omissis

TITOLO VI - NORME E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE


Art. 14 - Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione

1. E' vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare le idrofite con qualsiasi attrezzo, fatti salvi l'uso degli attrezzi di pesca consentiti all'art. 4 e gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità.
2. Le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedano estirpazioni di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra, oltre alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di Legge, devono essere sottoposte al parere obbligatorio e vincolante del Commissario.
3. Sono vietate tutte le operazioni che comportino l'eliminazione della associazione vegetale comunemente denominata "canneto".
4. Le operazioni di deviazione e prosciugamento necessarie per scopi non previsti dalla presente Convenzione, devono essere comunicate in tempo utile all'autorità competente ad ai titolari di diritto esclusivo o di uso civico di pesca.
5. I manufatti che interrompano o modifichino la continuità del corso d'acqua oggetto della presente Convenzione dovranno prevedere strutture atte a mantenere il passaggio dei pesci. I relativi progetti devono essere sottoposti al parere vincolante ed obbligatorio del Commissario.

Art. 15 - Omissis

Art. 16 - Semina di materiale ittico
1. Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuata da Enti Pubblici, da Associazioni o da privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario.
2. Sono sempre vietate le immissioni non preventivamente autorizzate di specie ittiche che non siano già presenti nelle acque Italo-Svizzere.

TITOLO VII - ATTIVITÀ PROMOZIONALE

Art. 17 - Omissis

Art. 18 - Omissis

Art. 19 - Omissis


TITOLO VIII - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20 - Vigilanza
1. L'attività di vigilanza volta alla tutela del patrimonio ittico ed al controllo dell'attività di pesca, nonchè alla corretta applicazione della presente Convenzione, è affidata agli agenti di vigilanza aventi titolo ad operare in dette materie sul proprio territorio.
2. Gli agenti di vigilanza possono esercitare le loro funzioni soltanto sulla parte di acque e sul territorio dello Stato da cui dipendono. Tuttavia in caso di flagranza di reati, essi possono esercitare le loro funzioni anche sulle acque dell'altro Stato e in caso di necessità, raggiungere il più vicino posto di vigilanza; in tal caso non possono prendere alcuna misura coercitiva.
3. Gli agenti, nell'esercizio delle loro funzioni sulle acque dell'altro Stato, devono essere muniti di documento comprovante la loro qualifica. Essi possono indossare l'uniforme e portare le armi di servizio. Non possono far uso delle loro armi di servizio tranne che in caso di legittima difesa.
4. Gli agenti possono demandare alle autorità competenti dell'altro Stato di ricercare le persone, di sequestrare oggetti incriminati nonchè il pescato catturato illecitamente.

Art. 21 - Omissis

Art. 22 - Omissis


TITOLO IX - RELAZIONI TRA AUTORITÀ

Art. 23 - Omissis

Art. 24 - Omissis


TITOLO X - DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Omissis

Art. 26 - Omissis

Art. 27 - Omissis

Art. 28 - Omissis