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Disposizioni per il Fiume Tresa

Titolo IV del Regolamento di Applicazione della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere

 

Con ordinanza n. 03/07 del 19.12.2007 è stato revocato il divieto di pesca nel tratto del fiume Tresa interessato dai lavori di realizzazione del passaggio per pesci in Ponte Tresa.
Pertanto la pesca è consentita come da regolamento sotto indicato.


Art. 1
(Disposizioni per la pesca e modalità vietate)


Per le sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, il Fiume Tresa, ai fini della gestione
del popolamento ittico, può essere classificato come un corso d'acqua con vocazione
prevalente a ciprinidi. Tuttavia, in dipendenza dell'andamento stagionale e alle vicende
climatiche annuali, il Fiume Tresa può accogliere anche un popolamento a salmonidi,
soprattutto a valle dello sbarramento della diga di Creva, dove, peraltro, un consistente tratto
del fiume è aperto all'interscambio delle specie ittiche sia con il Lago Maggiore che col
Torrente Margorabbia.

Art. 2
(Periodi di divieto)


La pesca è consentita durante tutto l'anno nel rispetto dei periodi di divieto per le singole
specie ittiche.
Tali divieti sono così determinati: nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di
Creva e nel bacino artificiale stesso, valgono quelli stabiliti dal Regolamento di Applicazione
per il Lago di Lugano; nel tratto a valle dello sbarramento della diga e fino alla foce, valgono
quelli definiti dallo stesso Regolamento per il Lago Maggiore.
Nel caso della trota (qualsiasi specie), il periodo di divieto è fissato dal 30 settembre al 15
marzo per l'intero fiume, vale a dire dal ponte della Dogana di Ponte Tresa fino alla foce nel
Lago Maggiore.

Art. 3
(Inizio e fine dei divieti)

I periodi di divieto per ciascuna specie ittica hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di
divieto e cessano alle ore 12.00 dell'ultimo giorno.

Art. 4
(Attrezzi di pesca consentiti)


Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva, la pesca è consentita
esclusivamente con l'utilizzo di una sola canna per pescatore, armata con un massimo di 5
ami.
Limitatamente al tratto compreso tra il Ponte della Dogana e la Chiusa di regolazione delle
acque, è altresì consentita la pesca con gli attrezzi della categoria "Cattura di pesci da esca"
(Bilancino, Nassetta, Bottiglia) secondo le modalità e le limitazioni previste al punto 8 della
Tabella 4 del presente Regolamento.

Art. 5
(Modalità di pesca vietate)


Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva, è sempre vietato:

  • l'impiego come esca di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo;
  • ogni forma di pasturazione.

Art. 6
(Catture massime giornaliere)


Le catture massime giornaliere consentite per pescatore sono costituite da tre capi complessivi
di Salmonidi, nonché da un massimo di 5 chilogrammi per le altre specie, fatta eccezione per
la specie Rutilus rutilus ("gardon"). I limiti fissati possono essere superati solo nel caso di
cattura di un esemplare di dimensioni eccezionali.

Art. 7
(Pesca notturna)


Limitatamente al tratto compreso tra il Ponte della Dogana e la Chiusa di regolazione delle
acque, è permessa la pesca notturna con una sola canna per pescatore, armata con un massimo
di 5 ami.
La pesca notturna è inoltre consentita, esclusivamente per anguilla e bottatrice, soltanto nel
tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di Creva fino al ponte di ferro in località
Biviglione e nel bacino artificiale stesso.

Art. 8
(Misure minime)


Non possono essere catturati e trattenuti esemplari delle specie sotto elencate con misure
inferiori a quelle indicate per ciascuna di esse:

  • trote 22 cm
  • salmerini 25 cm
  • coregoni 30 cm
  • luccio 45 cm
  • persico 18 cm
  • persico trota 20 cm
  • lucioperca 40 cm
  • tinca 25 cm
  • carpa 30 cm
  • barbo 20 cm
  • pigo 20 cm
  • anguilla 40 cm

Art. 9
(Disposizioni finali)


Per quanto non esplicitamente indicato, si rimanda a quanto disposto nella Convenzione per la
pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel presente Regolamento di
Applicazione, nonché nel Regolamento per le semine nelle acque italo-svizzere del 1°
settembre 1996.