.
 

Iscrizione dei natanti nel registro RUDLN (Registro Unità da Diporto in Locazione e/o Noleggio)

La Regione Lombardia, con il decreto n.71602 del 26 ottobre 1998, ha disciplinato l'esercizio dell'attività di Locazione e Noleggio con Natanti da diporto, per finalità ricreative e per gli usi di carattere locale, prevista dall'art. 10, comma 10 della legge n. 647/1996.

Chi intende svolgere questa attività (per esemplificare: locazione di pedalò, jole, pattini, motoscafi ed ogni altro genere di natante e/o galleggiante, oppure noleggio con motoscafi) nel territorio regionale lombardo, dovrà pertanto iscrivere dette unità di navigazione nel Registro delle Unità da Diporto in Locazione e/o Noleggio conservato dalla Provincia di Varese, secondo le seguenti modalità.

Deve trattarsi di società o ditta individuale iscritta alla Camera di Commercio. Il natante dovrà essere sottoposto a collaudo da parte della MCTC ovvero del Rina, secondo le modalità descritte per gli altri tipi di unità di navigazione. Occorrerà dimostrare la proprietà dell'unità che s'intende iscrivere, mediante allegazione dell'atto pubblico di vendita, ovvero della scrittura privata con sottoscrizione autenticata, ovvero della dichiarazione verbale di vendita, autenticata, che può apporsi anche a tergo dell'originale della fattura di vendita.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 121 del TULPS, in luogo della prescritta licenza comunale, sarà sufficiente allegare la copia della comunicazione d'inizio di attività effettuata al Comune competente per territorio.

Occorrerà contrarre un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e trasportati.
Le unità di navigazione dovranno riportare una targhetta ben visibile, indicante il numero d'iscrizione al RUDLN, il nome o la ragione sociale del locatore/noleggiatore ed il numero massimo delle persone trasportabili. Le dimensioni ed il materiale della targhetta sono rimesse alla discrezionalità del proprietario, ferma restando l'indicazione delle informazioni di cui sopra, che le dimensioni siano comunque tali da rendere ben visibile la targhetta, che la targhetta medesima non sia facilmente rimovibile.
Il locatore/noleggiatore deve indicare su apposito registro, vidimato da questa Provincia, registro che deve essere disponibile per le verifiche delle autorità competenti alla vigilanza e controllo, il n° del natante noleggiato e/o locato, il giorno e l'ora di inizio e termine di detto utilizzo, le generalità di colui al quale viene affidato il natante.

Il registro viene rilasciato dalla Provincia, previa istanza.
Per le definizioni dei termini "locazione" e "noleggio", si rinvia all'art. 10 della legge 647/1996.
Per svolgere l'attività di noleggio nelle acque interne, oltre all'iscrizione dell'unità di navigazione nel RUDLN, occorre che il noleggiatore sia munito del titolo professionale di conduttore per le unità da diporto adibite al noleggio nelle acque interne, acquisibile secondo le modalità prescritte dall'art. 10 l.647/1996, presso la MCTC.

NOTA: Il limite delle 12 persone trasportabili, escluso l'equipaggio già previsto dal comma 8) lettera b) art.10 del DL 535/1996, convertito, E' STATO ABROGATO dall'art. 2 comma 1 della legge 172/2003 che ha riformulato la lettera b) dell'art. 10 citato.

L'istanza per ottenere l'iscrizione del natante nel registro RUDLN è scaricabile dal sito (vedi sotto).

NOTA: Nel caso in cui si debbano iscrivere, contemporaneamente, una pluralità di unità di navigazione, occorrerà produrre tante domande quante sono le unità da iscrivere. Dette domande costituiranno gli allegati di un'unica ISTANZA, sulla quale (soltanto) andrà apposta la marca da bollo.