Chi può iscriversi all'Albo Regionale
Per l'iscrizione all'Albo non esiste alcun limite temporale e quindi può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno.
I soggetti che possono chiedere l'iscrizione all'Albo sono le Cooperative Sociali ed i loro Consorzi:
Le cooperative che svolgono attività sia di "tipo A" che di "tipo B" possono chiedere l'iscrizione sia nella Sezione "A" che nella Sezione "B" dell'Albo qualora:
- il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge 381/1991 e dell'art. 4, comma 1, del regolamento (deliberazione n° 010338 seduta del 21 OTT 2009) sia chiaramente indicato nello statuto sociale;
- l'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.
In caso di iscrizione sia nella Sezione "A" che nella Sezione "B", la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 381/1991, viene determinata considerando solo il personale addetto alle attività rispondenti alla Sezione "B".
I soggetti che possono chiedere l'iscrizione all'Albo sono le Cooperative Sociali ed i loro Consorzi:
- le Cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi nei settori dell'assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione e alla dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo (sezione A);
- le Cooperative che attraverso attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi - che inseriscono persone svantaggiate nella loro attività lavorativa. Le persone svantaggiate sono quelle definite all'articolo 4 della legge 381/1991 (sezione B);
- i consorzi di Cooperative Sociali aventi base sociale formata da Cooperative Sociali in misura non inferiore al 70% (sezione C).
Le cooperative che svolgono attività sia di "tipo A" che di "tipo B" possono chiedere l'iscrizione sia nella Sezione "A" che nella Sezione "B" dell'Albo qualora:
- il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge 381/1991 e dell'art. 4, comma 1, del regolamento (deliberazione n° 010338 seduta del 21 OTT 2009) sia chiaramente indicato nello statuto sociale;
- l'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.
In caso di iscrizione sia nella Sezione "A" che nella Sezione "B", la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 381/1991, viene determinata considerando solo il personale addetto alle attività rispondenti alla Sezione "B".
