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Sonde geotermiche

Con DGR VIII/011383 del 10/02/2010 è stato approvato il Regolamento regionale per l'installazione delle sonde geotermiche.

Il Regolamento specifica quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".

In estrema sintesi, il Regolamento, che di fatto rivoluziona le procedure amministrative per l'installazione di sonde geotermiche precedentemente regolata dal RR 2/2006, stabilisce che:

  • ­ per l'installazione di sonde geotermiche che raggiungono una profondità non superiore a 150 metri dal piano campagna e di sonde geotermiche orizzontali, è necessaria la sola registrazione dell'impianto nella banca dati informatizzata, il Registro Sonde Geotermiche (RSG), che sarà disponibile su internet a breve;

  • ­ per l'installazione di sonde geotermiche che superano la profondità di 150 metri dal piano campagna è invece richiesta l'autorizzazione da parte della Provincia competente per territorio. Anche in questo caso la registrazione dell'impianto al RSG è obbligatoria e deve avvenire, a cura del proprietario, prima della data di apertura del cantiere di perforazione.

 

Il Regolamento distingue poi le procedure per "piccoli" e "grandi" impianti.

  • ­ I "piccoli impianti", sono impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile uguale o inferiore a 50 kW;

  • ­ I "grandi impianti", sono impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile superiore a 50 kW.

  Per maggiori informazioni si rimanda al sito della Regione Lombardia ed al testo del Regolamento.