Sonde geotermiche
Con DGR VIII/011383 del 10/02/2010 è stato approvato il Regolamento regionale per l'installazione delle sonde geotermiche.
Il Regolamento specifica quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".
In estrema sintesi, il Regolamento, che di fatto rivoluziona le procedure amministrative per l'installazione di sonde geotermiche precedentemente regolata dal RR 2/2006, stabilisce che:
Il Regolamento distingue poi le procedure per "piccoli" e "grandi" impianti.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito della Regione Lombardia ed al testo del Regolamento.
Il Regolamento specifica quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".
In estrema sintesi, il Regolamento, che di fatto rivoluziona le procedure amministrative per l'installazione di sonde geotermiche precedentemente regolata dal RR 2/2006, stabilisce che:
- per l'installazione di sonde geotermiche che raggiungono una profondità non superiore a 150 metri dal piano campagna e di sonde geotermiche orizzontali, è necessaria la sola registrazione dell'impianto nella banca dati informatizzata, il Registro Sonde Geotermiche (RSG), che sarà disponibile su internet a breve;
- per l'installazione di sonde geotermiche che superano la profondità di 150 metri dal piano campagna è invece richiesta l'autorizzazione da parte della Provincia competente per territorio. Anche in questo caso la registrazione dell'impianto al RSG è obbligatoria e deve avvenire, a cura del proprietario, prima della data di apertura del cantiere di perforazione.
Il Regolamento distingue poi le procedure per "piccoli" e "grandi" impianti.
- I "piccoli impianti", sono impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile uguale o inferiore a 50 kW;
- I "grandi impianti", sono impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile superiore a 50 kW.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito della Regione Lombardia ed al testo del Regolamento.
