Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14 aprile 2006 ed entrato in vigore in data 29 aprile 2006, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" nella Parte Quinta ha rivoluzionato il quadro legislativo in materia di emissioni in atmosfera, abrogando buona parte della normativa precedente tra cui il d.p.r. 203/88 (art. 280 del d.lgs. 152/06). Con decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, sono state introdotte svariate modifiche ed integrazioni alla Parte Quinta del suddetto Testo Unico Ambientale.
Dal I° gennaio 2007, in attuazione a quanto disposto dagli articoli 8, comma 2, e 30, comma 6, della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", la Provincia è l'Autorità competente al rilascio, al rinnovo ed al riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (sono escluse solo le autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003).
Attualmente tutte le istanze di autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera, previste e disciplinate dal d.lgs. 152/2006, parte Quinta, in relazione alle differenti tipologie autorizzative, devono essere inviate alle Province competenti per territorio ed i relativi procedimenti sono così individuati:
Dal I° gennaio 2007, in attuazione a quanto disposto dagli articoli 8, comma 2, e 30, comma 6, della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", la Provincia è l'Autorità competente al rilascio, al rinnovo ed al riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (sono escluse solo le autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003).
Attualmente tutte le istanze di autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera, previste e disciplinate dal d.lgs. 152/2006, parte Quinta, in relazione alle differenti tipologie autorizzative, devono essere inviate alle Province competenti per territorio ed i relativi procedimenti sono così individuati:
- Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC (ex d.lgs. 59/2005, ora sostituito dal d.lgs. 152/06 - parte Seconda);
- Emissioni in procedura ordinaria (ex art. 269 del d.lgs. 152/2006);
- Emissioni impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06 (ex attività a ridotto inquinamento atmosferico);
- Emissioni impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06, provenienti da pulitintolavanderie;
- Emissioni impianti e attività scarsamente rilevanti ai sensi art. 272, comma 1, del d.lgs. 152/06 (ex inquinamento poco significativo) - semplice comunicazione al Comune territorialmente competente.
