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La Consigliera risponde

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Qui di seguito trovi già delle risposte alle domande che ci vengono poste più di frequente.

 

Domanda: Sono un papà. Ho diritto a congedi di lavoro per restare a casa più tempo con mio figlio e aiutare mia moglie?

Risposta: Si, puoi usufruire del congedo parentale.
Come la mamma anche tu hai diritto a congedi di lavoro per restare più tempo a casa con tuo/a figlio/a.
Puoi addirittura usufruire di un "congedo parentale" più lungo, in quanto come la mamma hai diritto a 6 mesi (frazionati o continuativi) di congedo individuale per curare tuo/a figlio/a fino a che non compie 8 anni.

Se usufruisci di almeno 3 di questi mesi a disposizione, ti viene concesso 1 mese in più rispetto alla mamma.
In questo modo aumenta a 7 mesi il tuo congedo individuale e a 11 mesi il totale complessivo in due.
Se vuoi usufruire del congedo parentale, devi comunicarlo al datore di lavoro e all'ente che eroga l'indennità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni (per l'Inps devi fare domanda su mod. AST. FAC).

Puoi inoltre usufruire dei riposi giornalieri. Hai cioè diritto a 2 ore giornaliere retribuite di riposo (1 ora in caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore) quando:

  • la mamma rinuncia ad utilizzarle
  • la mamma non è lavoratrice dipendente
  • il parto è gemellare (raddoppiando le ore di riposo puoi usufruire delle ore aggiuntive)
  • i/le figli/e sono affidati/e solo a te oppure la mamma è morta o gravemente inferma.

Hai anche il diritto di astenerti dal lavoro nei primi 3 mesi di vita del/la figlio/a in caso di:
  • morte o grave infermità della mamma;
  • abbandono da parte della mamma o affidamento esclusivo al padre.

La tua indennità giornaliera è pari all'80% della retribuzione (salvo tipologie contrattuali che prevedono il 100%).
In questi casi devi presentare al datore di lavoro una certificazione che attesti una delle condizioni sopra indicate.

Per maggiori informazioni puoi consultare la sezione dedicata a "Congedi parentali e riposi per allattamento" all'interno del sito dell'INPS.

 

D: Qual è il mio stipendio nel periodo di congedo parentale?

R: Hai diritto a un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione per un massimo complessivo per entrambi i genitori di 6 mesi e fino ai 3 anni di vita del/la figlio/a.
I periodi di congedo presi oltre ai 6 mesi complessivi (e fino agli 8 anni di età del/la figlio/a), vengono retribuiti solo nel caso in cui il reddito individuale del genitore interessato non superi l' importo di 2,5 volte il trattamento minimo della pensione (per l'anno 2010 il reddito individuale da non superare è pari ad Euro 14.981,52).

L'anzianità di servizio viene calcolata regolarmente, mentre non c'è maturazione di ferie o di tredicesima e quattordicesima.

 

D: Sono una futura mamma, quanto e quando sono obbligata ad astenermi dal lavoro?

R: L'astensione obbligatoria dal lavoro è di 5 mesi e puoi scegliere tra due possibilità:

  • da 2 mesi prima della data presunta del parto a 3 mesi dopo il parto
  • da 1 mese prima della data presunta del parto a 4 mesi dopo il parto.

Se il parto è prematuro i giorni non usufruiti vengono recuperati dopo il parto.

Devi presentare al datore di lavoro e a chi eroga l'indennità di maternità (solitamente l'Inps) la domanda (per l'Inps mod. MAT.) e il certificato medico che attesti la data presunta del parto.
Dopo il parto (ed entro 30 giorni) devi consegna al datore di lavoro il certificato di nascita di tuo/a figlio/a (o un'autocertificazione).

 

D: Il mio stipendio nel periodo di astensione obbligatoria quale sarà ?

R: Hai diritto a un'indennità giornaliera dell'80% della retribuzione.
Anzianità di servizio, ferie, tredicesima o quattordicesima vengono calcolati regolarmente.
Per alcune categorie il contratto di lavoro prevede un'indennità giornaliera del 100%.

 

D: Sono una mamma, ho un lavoro subordinato a tempo indeterminato e voglio rientrare a lavorare dopo i 3-4 mesi di assenza obbligatoria. Quali diritti ho?

R: Hai diritto a 2 ore giornaliere di riposo (1 ora se lavori meno di 6 ore al giorno) da concordare con il datore di lavoro e usufruibili fino a che tuo/a figlio/a compie 1 anno.
Puoi iniziare a lavorare più tardi, oppure finire molto presto o, addirittura, prenderti 1 ora la mattina e 1 ora il pomeriggio.
Per i parti gemellari le ore di riposo raddoppiano.

Queste ore di riposo sono considerate lavorative quindi ti vengono retribuite.

 

D: Siamo i genitori di un bambino di 5 mesi, nessuno ce lo cura mentre siamo al lavoro. Cosa possiamo fare?

R: Potete usufruire dei cosiddetti "congedi parentali".
Che cosa sono? Sono dei periodi di assenza dal lavoro decisi da voi genitori secondo le vostre necessità e usufruibili fino agli 8 anni del/la bambino/a.

Ciascun genitore ha diritto individualmente a un massimo di 6 mesi di congedo che, se usufruiti da entrambi, devono arrivare a un totale complessivo di 10 mesi in due.
Se però il papà usufruisce di almeno 3 mesi, gli viene concesso 1 mese in più aumentando a 11 il totale complessivo.

 

D: Sono una lavoratrice autonoma. In caso di maternità, quali diritti ho?

R: Hai diritto a un'indennità giornaliera di maternità della durata di 5 mesi: 2 mesi prima della data del parto e 3 mesi dopo.
L'indennità è pari all'80% della retribuzione minima e ti viene erogata dall'Inps.

Devi presentare all'Inps:
  • la domanda (mod. IND. MAT. /LAV. AUT.)
  • il certificato medico dell'ASL che attesta la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto.

Puoi usufruire anche del congedo parentale, compreso il trattamento economico del 30% della retribuzione convenzionale della categoria di appartenenza, per un periodo di 3 mesi entro il 1° anno di età di tuo/a figlio/a.
Tale trattamento è subordinato all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Prima dell'inizio del congedo presenta la domanda all'Inps.

 

D:
Sono una libera professionista. In caso di maternità, quali diritti ho?

R: Hai diritto ad astenerti dal lavoro per 2 mesi prima della data del parto e 3 mesi dopo.
L'indennità che ti spetta è pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito che hai denunciato nel secondo anno precedente alla gravidanza.
L'indennità ti viene corrisposta indipendentemente dall'effettiva astensione dalla tua attività lavorativa.

Dal 6° mese di gravidanza ed entro 180 giorni dopo il parto devi presentare alla tua cassa di previdenza:
  • la domanda in carta libera
  • il certificato attestante la data di inizio della gravidanza e la data presunta del parto
  • un'autocertificazione in cui dichiari di non percepire altre indennità di maternità.

 
D: Ho un contratto a progetto. In caso di maternità, quali diritti ho?

R: Il tuo rapporto di lavoro viene sospeso senza erogazione del corrispettivo e la durata viene prorogata di 180 giorni, salvo condizioni individuali più favorevoli.
Ti viene corrisposto dall'Inps un assegno di parto una tantum pari a 5 mesi, se hai versato almeno 3 mensilità di 0,5% di contributi nei 12 mesi precedenti.

Entro 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile devi presentare la domanda all'INPS.
 

D: E se ho un rapporto di lavoro atipico e discontinuo?


R: Se hai versato dei contributi per almeno 3 mesi nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti la data del parto o d'ingresso del/la bambino/a in famiglia, ti viene erogato dall'Inps un assegno di maternità una tantum che per le nascite o gli ingressi in famiglia verificatisi nell'anno 2010 è pari a € 1.916,22.
Entro 6 mesi dal parto o dall'ingresso in famiglia del/la bambino/a, devi presentare domanda all'Inps (mod. ASS. MAT./STATO)

Per maggiori informazioni visita la sezione "Assegno di maternità " all'interno del sito dell'INPS.

 

D: Sono una casalinga. Posso usufruire dell'indennità di maternità?

R: Se non usufruisci di alcuna indennità di maternità di altro tipo e vivi in una famiglia in cui il reddito non supera determinati tetti (calcolati con i criteri stabiliti dal 'redditometro'), hai diritto a un'indennità di maternità.

L'assegno deve essere chiesto al Comune di residenza, poi ti viene pagato dall'Inps.

Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nell'anno 2010, l'importo dell'assegno e il requisito di reddito, sono i seguenti:

  • assegno di maternità (in misura piena) = Euro 311,27 mensili per complessivi Euro 1.556,35 (Euro 311,27 X 5 mesi)
  • indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 32.448,22.

Per maggiori informazioni visita la sezione "Assegno maternità dello Stato e dei Comuni" all'interno del sito dell'INPS.

 

D: Sono disoccupata da meno di nove mesi. Ho diritto all'assegno di maternità?

R: Si, se dalla data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o ingresso del/la
figlio/a in famiglia non sono passati più di 9 mesi, hai diritto a un assegno di maternità erogato dall'Inps che per l'anno 2010 è pari a Euro 1.916,22.

Entro 6 mesi dal parto o dall'ingresso in famiglia del/la bambino/a, devi presentare domanda all'Inps (mod. ASS. MAT./STATO).

 

D: Al termine del congedo per maternità o paternità quali tutele ho?

R: Al termine dei congedi per maternità/paternità, hai il diritto a:
  • rientrare nella stessa sede di lavoro, oppure in un'altra sede, purché situata nello stesso comune, e di restarvi fino al compimento di 1 anno di età di tuo/a figlio/a

  • svolgere le stesse mansioni che svolgevi in precedenza oppure altre, purché professionalmente equivalenti a quelle svolte prima di assentarti dal lavoro.

Dall'inizio della gravidanza (o dall'inizio del congedo per paternità, o dall'entrata in famiglia del/la figlio/a adottato/a o affidato/a) e fino al 1° anno di età del/la bambino/a, il tuo datore di lavoro non può licenziarti per il fatto che aspetti un bambino o usufruisci dei congedi/riposi giornalieri (salvo cause che determinano la cessazione dell'attività).

Il divieto è valido anche per i seguenti casi:
  • non sei ancora al corrente della gravidanza quando ti licenziano;
  • sei una lavoratrice in prova e riesci a dimostrare che ti licenziano perché aspetti un bambino
  • sei in mobilità.

Nel caso in cui presenti dimissioni volontarie entro 1 anno del/la bambino/a, hai ugualmente diritto all'indennità di maternità, e devi far convalidare le tue dimissioni all'Ispettorato del lavoro.

Se devi assistere con continuità una persona con handicap grave (entro il 3° grado di parentela) e convivente, hai la possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al tuo domicilio e a non essere trasferita senza il tuo consenso.