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Incentivi per assunzioni

Per le assunzioni a partire dall'anno 2008 opera il sistema degli incentivi.

Con la legge 24 dicembre 2007, n. 247 ("Protocollo sul welfare"), che ha sostituito l'art. 13 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, la fiscalizzazione degli oneri contributivi per le assunzioni di lavoratori disabili è stata modificata da incentivi alle assunzioni nella forma di un contributo all'assunzione, proporzionale al costo salariale.

Le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato sono sicuramente previste fra quelle incentivabili, mentre per le trasformazioni a tempo indeterminato di assunzioni insorte a tempo determinato si stanno attendendo disposizioni regionali che stabiliscano la certezza del diritto di accesso.


Modalità di richiesta

Affinché le aziende effettuino la richiesta degli incentivi l'ufficio provvede ad allegare il modulo al documento di "Nulla osta" nel caso di assunzione di lavoratori con i requisiti di legge.

Le richieste dovranno pervenire entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di assunzione.


 

Approfondimenti

Il riformato art. 13 della legge 68/99 e il decreto ministeriale del 4 febbraio 2010 prevede che i datori di lavoro che hanno assunto nell'ambito delle convenzioni possano essere ammessi ai contributi sotto indicati:

  1. nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità
     
  2. nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
     
  3. in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;
In attesa dell'emanazione delle relative norme di attuazione regionali, la procedura amministrativa per l'accesso agli incentivi non è completamente attivabile.
Pertanto l'Ufficio Collocamento Mirato Disabili fa presente che datori di lavoro interessati agli incentivi riferiti ai punti 1) e 2) dovranno:

  • aver effettuato assunzioni a tempo indeterminato di persone disabili con i requisiti richiesti nell'ambito di convenzioni di cui alla legge 68/99
     
  • inoltrare la richiesta di accesso ai contributi che per le assunzioni dell'anno in corso dovrà pervenire entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di assunzione
     
  • non viene richiesta in questa fase l'invio della dichiarazione del costo salariale effettivamente versato. L'ufficio provvederà a farne esplicita richiesta ai datori di lavoro interessati quando saranno state emesse le norme di attuazione.
 

Attenzione

  • Non tutte le assunzioni danno luogo alla possibilità di accesso al sistema delle incentivazioni. Per l'identificazione delle assunzioni ammissibili, si precisa che il Collocamento Mirato Disabili allegherà al documento di nulla osta la modulistica per la richiesta esclusivamente alle assunzioni che presentano i requisiti di legge.
     
  • L'emanazione di circolari e norme di attuazione verrà comunicata sul sito della Provincia.