Massaggiatore e Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
La figura del Massaggiatore e del Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici rientra, in base all'art. 1 del Regio Decreto n. 1334 del 31 maggio 1928, tra le cd. arti ausiliarie delle professioni sanitarie in merito alle quali la formazione professionale è di competenza regionale.
Possono accedere al percorso (minimo 1.200 ore, di cui 200 di tirocinio) i maggiorenni in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o, in alternativa, di qualifica professionale almeno biennale.
Il percorso formativo del profilo in questione è stato approvato con Decreto regionale n. 10043 del 6 ottobre 2009 - modificato poi con atto 4070 del 6 maggio 2011 -, cui ha fatto seguito un ulteriore provvedimento di regolamentazione degli esami, entrambi in allegato.
A maggior chiarimento della validità del titolo, si riportano le precisazioni regionali pubblicate in data 19 ottobre 2010 sul sito della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia:
« ….. si ritiene opportuno richiamare due note del Ministero della Salute, indirizzate una alla associazione italiana massaggiatori capo bagnini in data 19 luglio 2007 e una alla Azienda Sanitaria Locale di Milano in data 17 giugno 2010. Nelle due note sono chiariti i termini delle competenze in capo alla Regione.
In particolare, scrive il Ministero, "l'autorizzazione e l'organizzazione dei percorsi per Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici sono di competenza regionale…" e "….a differenza di quanto avviene per le arti ausiliarie di ottico e odontotecnico non esistono programmi di studio omogenei", "né norme che ne delineino le competenze".
Per quanto attiene al loro inquadramento nell'ambito del sistema generale dei soggetti operanti in Sanità il Ministero ribadisce che "i Massaggiatori e Capo Bagnini degli stabilimenti idroterapici sono arti ausiliarie delle professioni sanitarie".
Quanto al loro impiego presso le strutture convenzionate con il SSN o con il SSR il Ministero ribadisce che non sono figure professionali contemplate fra quelle che la vigente normativa individua come indispensabili per poter ottenere l'accreditamento.
Il Ministero chiarisce inoltre che "se le strutture di cui trattasi rispettano i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia di idoneità degli ambienti e tipologia di personale da impiegare nei diversi reparti, possono comunque, in aggiunta al personale che la normativa individua come necessario, assumere e impiegare anche Massaggiatori e Capo Bagnini degli stabilimenti idroterapici che, in ogni caso, non potranno compiere atti riservati ai professionisti sanitari".
"Pertanto i massaggiatori e capi Bagnini degli stabilimenti idroterapici possono essere assunti dalle strutture private convezionate solo in aggiunta rispetto al personale che la normativa vigente prescrive per ottenere l'accreditamento".
"Quanto al paventato diritto degli operatori di cui trattasi di essere assunti presso le strutture pubbliche, si rappresenta che lo stesso, a normativa vigente, non sussiste, posto che i Massaggiatori e Capo Bagnini degli stabilimenti idroterapici non sono figure ricomprese nel CCNL della sanità pubblica"».
Possono accedere al percorso (minimo 1.200 ore, di cui 200 di tirocinio) i maggiorenni in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o, in alternativa, di qualifica professionale almeno biennale.
Il percorso formativo del profilo in questione è stato approvato con Decreto regionale n. 10043 del 6 ottobre 2009 - modificato poi con atto 4070 del 6 maggio 2011 -, cui ha fatto seguito un ulteriore provvedimento di regolamentazione degli esami, entrambi in allegato.
« ….. si ritiene opportuno richiamare due note del Ministero della Salute, indirizzate una alla associazione italiana massaggiatori capo bagnini in data 19 luglio 2007 e una alla Azienda Sanitaria Locale di Milano in data 17 giugno 2010. Nelle due note sono chiariti i termini delle competenze in capo alla Regione.
In particolare, scrive il Ministero, "l'autorizzazione e l'organizzazione dei percorsi per Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici sono di competenza regionale…" e "….a differenza di quanto avviene per le arti ausiliarie di ottico e odontotecnico non esistono programmi di studio omogenei", "né norme che ne delineino le competenze".
Per quanto attiene al loro inquadramento nell'ambito del sistema generale dei soggetti operanti in Sanità il Ministero ribadisce che "i Massaggiatori e Capo Bagnini degli stabilimenti idroterapici sono arti ausiliarie delle professioni sanitarie".
Quanto al loro impiego presso le strutture convenzionate con il SSN o con il SSR il Ministero ribadisce che non sono figure professionali contemplate fra quelle che la vigente normativa individua come indispensabili per poter ottenere l'accreditamento.
Il Ministero chiarisce inoltre che "se le strutture di cui trattasi rispettano i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia di idoneità degli ambienti e tipologia di personale da impiegare nei diversi reparti, possono comunque, in aggiunta al personale che la normativa individua come necessario, assumere e impiegare anche Massaggiatori e Capo Bagnini degli stabilimenti idroterapici che, in ogni caso, non potranno compiere atti riservati ai professionisti sanitari".
"Pertanto i massaggiatori e capi Bagnini degli stabilimenti idroterapici possono essere assunti dalle strutture private convezionate solo in aggiunta rispetto al personale che la normativa vigente prescrive per ottenere l'accreditamento".
"Quanto al paventato diritto degli operatori di cui trattasi di essere assunti presso le strutture pubbliche, si rappresenta che lo stesso, a normativa vigente, non sussiste, posto che i Massaggiatori e Capo Bagnini degli stabilimenti idroterapici non sono figure ricomprese nel CCNL della sanità pubblica"».
