Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo
L'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 6 ottobre 2009 stabilisce l'istituzione, presso ogni Prefettura, dell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti.
Tra i requisiti per l'iscrizione all'elenco, indicati al comma 4 del predetto art. 1, è previsto il superamento di un apposito corso di formazione, le cui modalità di organizzazione sono state approvate con Decreto regionale n. 3310 del 1° aprile 2010, in allegato, in base allo standard formativo professionale definito dalla Conferenza dei Presidenti di Regioni e Province autonome il 27 gennaio 2010 e poi formalmente recepito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 27 aprile 2010.
Si ricorda in particolare che per l'iscrizione è necessario aver già compiuto il 18° anno di età ed essere in possesso almeno di diploma di scuola media inferiore (per i titoli conseguiti all'estero è necessario presentare una dichiarazione di valore da parte della rappresentanza diplomatica-consolare italiana nel paese in cui è stato rilasciato il titolo).
Il corso ha una durata minima di 90 ore, con obbligo di frequenza pari al 90%, ed al termine, a seguito di esame finale, viene rilasciato un Attestato regionale di competenza valido a livello nazionale per l'iscrizione all'elenco prefettizio.
