Edilizia
Si riportano di seguito indicazioni riassuntive in merito alle attività corsuali destinate ai lavoratori dell'edilizia, evidenziando che in provincia di Varese opera la Scuola Professionale Edile, costituita nel 1973 da un accordo tra le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali del settore, che garantisce l'erogazione dei corsi in tale ambito.
Primo ingresso (16 ore)
Formazione di base prevista dal CCNL rivolta a lavoratori al primo ingresso in edilizia, con contratto di lavoro in impresa edile, da effettuarsi prima del primo giorno di lavoro.
Corso base per lavoratori già operanti nel settore - CCNL e Art. 37 DLgs. 81/2008 e s.m. (8 ore)
Formazione di base sulla sicurezza e salute di lavoro, propedeutica agli altri corsi di formazione specializzandi, per dipendenti con precedenti esperienze lavorative nel settore.
Primo soccorso - Art. 37 e 45 DLgs. 81/2008 e s.m.
I lavoratori incaricati delle misure di primo soccorso, una volta nominati, devono svolgere obbligatoriamente un apposito corso in relazione alle dimensioni dell'azienda:
La legge prevede l'obbligo di aggiornamento con cadenza triennale degli addetti al Primo Soccorso:
Prevenzione incendi e lotta antincendio - Art. 37 e 45 DLgs. 81/2008 e s.m.
Obbligatorio per i lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, con durata definita in base alla entità del rischio incendio:
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P. - Settore costruzioni) - DLgs. 81/2008 - art. 32 e Accordo Conferenza Stato Regioni del 14 febbraio 2006
E' rivolto ai soggetti diversi dal datore di lavoro (professionista consulente, socio, dipendente) che intendono svolgere il ruolo di Responsabile del SPP, con la seguente articolazione:
Datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di R.S.P.P. - Art. 34 DLgs. 81/2008 e s.m. (24 ore)
Nelle imprese con meno di trenta lavoratori il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere ricoperto direttamente dal datore di lavoro, il quale però deve obbligatoriamente svolgere un corso di formazione come previsto dalla normativa vigente.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - R.L.S. - Art. 37 e 47 DLgs. 81/2008 e s.m. (32 ore)
Il R.L.S. è il soggetto lavoratore eletto da tutti gli altri lavoratori per rappresentarli in materia di prevenzione infortuni. Tale figura è prevista dalla legge vigente e deve essere adeguatamente formata a carico del datore di lavoro.
E' obbligatorio un aggiornamento della formazione per tale figura con corsi:
Lavoratori preposti alla sicurezza - Art. 37 comma 7 DLgs. 81/2008 e s.m. (16 ore)
E' obbligatorio per i lavoratori incaricati.
Dirigenti preposti alla sicurezza - Art. 37 comma 7 e 97 comma 3 ter DLgs. 81/2008 e s.m. (16 ore)
E' obbligatorio per gli incaricati.
Coordinatore per la progettazione e/o esecuzione dei lavori - Art. 98 e Allegato XIV DLgs. 81/2008 e s.m. (120 ore + verifica)
E' rivolto a professionisti e tecnici interessati a svolgere tale funzione, in possesso dei requisiti specificati nel DLgs. 81/2008, Titolo IV, Capo I Art. 98 per sviluppare le capacità gestionali e relazionali e acquisire conoscenze specifiche per svolgere la funzione di Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione (CSP) e/o in fase di esecuzione lavori (CSE).
E' obbligatorio un aggiornamento quinquennale della durata di 40 ore, relativo alle novità legislative del settore e in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.
Operatori addetti all'uso di macchine e attrezzature - Art. 73 DLgs. 81/2008 e s.m. (16 ore)
Il corso prevede una formazione specifica a carattere modulare sull'uso in sicurezza delle differenti tipologie di macchine: sollevamento, movimento terra e stradali.
Addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi - Art. 136 DLgs. 81/2008 e s.m.
Il Preposto e il lavoratore addetto alle operazioni di monta/smonta dei ponteggi devono obbligatoriamente frequentare un corso base della durata di 28 ore + 4 ore di esame; è inoltre obbligatoria ogni 4 anni la frequenza di un corso di aggiornamento di 4 ore.
Addetti alle operazioni di rimozione, bonifica e smaltimento di elementi contenenti amianto - Artt. 37 e 258 DLgs. 81/2008 e s.m. (30 ore)
Tutti i lavoratori esposti a polveri contenente amianto devono frequentare un corso di formazione abilitante, con verifica dell'apprendimento effettuata dalla ASL.
Coordinatore per ditte che eseguono operazioni di rimozione, bonifica e smaltimento di elementi contenenti amianto - Legge 257/1992 (50 ore)
Tutte le ditte che eseguono lavori di rimozione bonifica smaltimento elementi contenenti amianto devono avere un coordinatore con una formazione specifica abilitante rilasciata dalla ASL.
Primo ingresso (16 ore)
Formazione di base prevista dal CCNL rivolta a lavoratori al primo ingresso in edilizia, con contratto di lavoro in impresa edile, da effettuarsi prima del primo giorno di lavoro.
Corso base per lavoratori già operanti nel settore - CCNL e Art. 37 DLgs. 81/2008 e s.m. (8 ore)
Formazione di base sulla sicurezza e salute di lavoro, propedeutica agli altri corsi di formazione specializzandi, per dipendenti con precedenti esperienze lavorative nel settore.
Primo soccorso - Art. 37 e 45 DLgs. 81/2008 e s.m.
I lavoratori incaricati delle misure di primo soccorso, una volta nominati, devono svolgere obbligatoriamente un apposito corso in relazione alle dimensioni dell'azienda:
- Addetti primo soccorso gruppo A - impresa con più di 5 lavoratori - durata 16 ore
- Addetti primo soccorso gruppo B - impresa fino a 5 lavoratori - durata 12 ore.
La legge prevede l'obbligo di aggiornamento con cadenza triennale degli addetti al Primo Soccorso:
- Agg. Addetti primo soccorso gruppo A - impresa con più di 5 lavoratori - durata 12 ore
- Agg. Addetti primo soccorso gruppo B - impresa fino a 5 lavoratori - durata 8 ore.
Prevenzione incendi e lotta antincendio - Art. 37 e 45 DLgs. 81/2008 e s.m.
Obbligatorio per i lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, con durata definita in base alla entità del rischio incendio:
- rischio basso - durata 4 ore
- rischio medio - durata 8 ore
- rischio elevato - durata 16 ore.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P. - Settore costruzioni) - DLgs. 81/2008 - art. 32 e Accordo Conferenza Stato Regioni del 14 febbraio 2006
E' rivolto ai soggetti diversi dal datore di lavoro (professionista consulente, socio, dipendente) che intendono svolgere il ruolo di Responsabile del SPP, con la seguente articolazione:
- Modulo A - durata 28 ore - per tutti i settori
- Modulo B - durata 60 ore - per il settore delle costruzioni
- Modulo C - durata 24 ore - per tutti i settori.
Datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di R.S.P.P. - Art. 34 DLgs. 81/2008 e s.m. (24 ore)
Nelle imprese con meno di trenta lavoratori il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere ricoperto direttamente dal datore di lavoro, il quale però deve obbligatoriamente svolgere un corso di formazione come previsto dalla normativa vigente.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - R.L.S. - Art. 37 e 47 DLgs. 81/2008 e s.m. (32 ore)
Il R.L.S. è il soggetto lavoratore eletto da tutti gli altri lavoratori per rappresentarli in materia di prevenzione infortuni. Tale figura è prevista dalla legge vigente e deve essere adeguatamente formata a carico del datore di lavoro.
E' obbligatorio un aggiornamento della formazione per tale figura con corsi:
- Durata minima 4 ore (per imprese con numero di dipendenti da 15 a 50)
- Durata minima 8 ore annue (per imprese con numero di dipendenti maggiore di 50).
Lavoratori preposti alla sicurezza - Art. 37 comma 7 DLgs. 81/2008 e s.m. (16 ore)
E' obbligatorio per i lavoratori incaricati.
Dirigenti preposti alla sicurezza - Art. 37 comma 7 e 97 comma 3 ter DLgs. 81/2008 e s.m. (16 ore)
E' obbligatorio per gli incaricati.
Coordinatore per la progettazione e/o esecuzione dei lavori - Art. 98 e Allegato XIV DLgs. 81/2008 e s.m. (120 ore + verifica)
E' rivolto a professionisti e tecnici interessati a svolgere tale funzione, in possesso dei requisiti specificati nel DLgs. 81/2008, Titolo IV, Capo I Art. 98 per sviluppare le capacità gestionali e relazionali e acquisire conoscenze specifiche per svolgere la funzione di Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione (CSP) e/o in fase di esecuzione lavori (CSE).
E' obbligatorio un aggiornamento quinquennale della durata di 40 ore, relativo alle novità legislative del settore e in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.
Operatori addetti all'uso di macchine e attrezzature - Art. 73 DLgs. 81/2008 e s.m. (16 ore)
Il corso prevede una formazione specifica a carattere modulare sull'uso in sicurezza delle differenti tipologie di macchine: sollevamento, movimento terra e stradali.
Addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi - Art. 136 DLgs. 81/2008 e s.m.
Il Preposto e il lavoratore addetto alle operazioni di monta/smonta dei ponteggi devono obbligatoriamente frequentare un corso base della durata di 28 ore + 4 ore di esame; è inoltre obbligatoria ogni 4 anni la frequenza di un corso di aggiornamento di 4 ore.
Addetti alle operazioni di rimozione, bonifica e smaltimento di elementi contenenti amianto - Artt. 37 e 258 DLgs. 81/2008 e s.m. (30 ore)
Tutti i lavoratori esposti a polveri contenente amianto devono frequentare un corso di formazione abilitante, con verifica dell'apprendimento effettuata dalla ASL.
Coordinatore per ditte che eseguono operazioni di rimozione, bonifica e smaltimento di elementi contenenti amianto - Legge 257/1992 (50 ore)
Tutte le ditte che eseguono lavori di rimozione bonifica smaltimento elementi contenenti amianto devono avere un coordinatore con una formazione specifica abilitante rilasciata dalla ASL.
