Revisioni Cooperative
Dal 01 gennaio 2005 è in vigore il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6/12/2004 che disciplina la revisione delle società cooperative e loro consorzi.
La Revisione Cooperativa ha quale scopo fondamentale quello di fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna e di accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni, tranne che per
- le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991
- le cooperative edilizie di cui alla legge n. 59/1992
per le quali è prevista una REVISIONE ANNUALE OBBLIGATORIA.
La revisione viene condotta da uno o più revisori incaricati dalle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo (Agci, Confcooperative, Legacoop, Unci e Unicoop), per le cooperative aderenti a tali strutture, o dal Ministero per le cooperative non associate e deve concludersi entro 90 giorni dall'inizio della stessa.
Il Regolamento dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali prevede, al fine di iscrizione/mantenimento, l'apposita dichiarazione da parte del Legale Rappresentante, relativa alll'avvenuta revisione o, in mancanza di essa, la richiesta di revisione (l'art. 5, comma 1, lett. j).
Tale istanza è regolamentata dal D. Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 (G.U. n. 236 del 8 ottobre 2002) Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" all'Art. 2, comma 5 e l'Art. 6, comma 1 e comma 5.
Per ulteriori informazioni:
Potete consultare la pagina web del Ministero dello Sviluppo Economico.
La Revisione Cooperativa ha quale scopo fondamentale quello di fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna e di accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni, tranne che per
- le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991
- le cooperative edilizie di cui alla legge n. 59/1992
per le quali è prevista una REVISIONE ANNUALE OBBLIGATORIA.
La revisione viene condotta da uno o più revisori incaricati dalle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo (Agci, Confcooperative, Legacoop, Unci e Unicoop), per le cooperative aderenti a tali strutture, o dal Ministero per le cooperative non associate e deve concludersi entro 90 giorni dall'inizio della stessa.
Il Regolamento dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali prevede, al fine di iscrizione/mantenimento, l'apposita dichiarazione da parte del Legale Rappresentante, relativa alll'avvenuta revisione o, in mancanza di essa, la richiesta di revisione (l'art. 5, comma 1, lett. j).
Tale istanza è regolamentata dal D. Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 (G.U. n. 236 del 8 ottobre 2002) Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" all'Art. 2, comma 5 e l'Art. 6, comma 1 e comma 5.
Per ulteriori informazioni:
Potete consultare la pagina web del Ministero dello Sviluppo Economico.
