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Modifica impianti

Il d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che, in caso di modifica degli impianti, debba essere presentata apposita comunicazione all'Autorità competente riportante le modifiche progettate dell'impianto. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali, ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
La Regione Lombardia, con d.g.r. n. 2970 del 6.02.2012 ha approvato i criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione da parte
dell'Autorità competente, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

Ai sensi della d.g.r. della Regione Lombardia n. 2970 del 6.02.2012 le modifiche impiantistiche non sostanziali si distinguono in:
-                modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
-                modifiche che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione.
In entrambi i casi, l'Azienda deve presentare una comunicazione di modifica, redatta sulla base del fac-simile allegato.
Comunicazione modifica non sostanziale
Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione, prevista dall'Allegato F alla d.g.r. n. 8831 del 30.12.2008:
a.         una relazione tecnica illustrante le modifiche impiantistiche;
b.        le planimetrie aggiornate dell'impianto;
c.         una valutazione previsionale delle prestazioni ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta;
d.        il report di avvenuta compilazione delle modifiche in progetto nella Modulistica on-line (sito della Regione Lombardia www.ambiente.regione.lombardia.it, link "Compilazione on-line delle domande IPPC/AIA").
1.         Modifiche che richiedono l'aggiornamento dell'Allegato Tecnico
In caso di aggiornamento dell'autorizzazione, prima del paragrafo A1 "Inquadramento del complesso e del sito" dell'allegato tecnico verrà introdotto un paragrafo A0 "Inquadramento della Modifica", dove viene descritta sinteticamente la modifica comunicata.
Per la gestione delle modifiche non sostanziali l'Autorità Competente, in considerazione della rilevanza delle variazioni da apportare all'allegato tecnico, può scegliere se:
1)         predisporre un aggiornamento dell'Allegato Tecnico ad integrazione/sostituzione delle parti modificate rispetto alla precedente autorizzazione;
2)         predisporre un nuovo Allegato Tecnico che sostituisce quello del vecchio decreto.
E' facoltà del gestore depositare una propria proposta di Allegato Tecnico modificato con evidenziate, in colori diversi, le parti riguardanti le modifiche impiantistiche (colore rosso) e gli eventuali errori presenti (colore blu). Nel caso di cui sopra, per agevolare il lavoro di modifica dell'Allegato Tecnico, al gestore viene inviato, previa richiesta, il file di tale allegato.
Tutti i documenti a corredo della comunicazione, compresa l'eventuale proposta di Allegato Tecnico modificato, devono essere depositati anche su supporto informatico.
L'Autorità Competente, conclusa l'istruttoria di valutazione delle modifiche non sostanziali, aggiorna l'allegato tecnico con specifico provvedimento.
Per particolari criticità ambientali, quali la pericolosità del processo o la collocazione territoriale particolarmente critica, è discrezione dell'Autorità Competente prevedere opportuni momenti di condivisione con gli altri soggetti interessati (Comune, ARPA, Ente gestore delle Acque/gestore Parco/Area protetta/SIC, Comunità Montana ecc. e Gestore dell'impianto) prima della conclusione della procedura di aggiornamento.
Al termine del procedimento di cui sopra, l'Autorità Competente aggiornerà il sistema Modulistica on-line inserendo il provvedimento di aggiornamento dell'atto.
2.         Modifiche che non richiedono l'aggiornamento dell'AT
Nel caso in cui non vi sia la necessità di aggiornare l'atto autorizzativo, l'Autorità Competente lo comunica all'azienda e agli Enti interessati specificandone le motivazioni e inserendo nella Modulistica on-line tale comunicazione.